Le nostre sentenze


Sentenza n. 683 - 11 Febbraio 2013

Nella sentenza in commento, emessa lo scorso mese di febbraio 2013, il Giudice del Tribunale di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve ha assolto l'imputato perchè "...il fatto non sussiste" poichè, nel caso di specie, questi era stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'art. 187 C.d.S. ( Guida sotto l'effetto di stupefacenti) sulla base di accertamenti non ritenuti sufficienti. In particolare, il Giudice ha contestato la mancata prova che la guida del veicolo fosse effettivamente avvenuta (senza ragionevole dubbio) sotto l'effetto degli stupefacenti, non essendo sufficiente la dimostrazione data dagli Agenti che nei giorni antecedenti al controllo l'imputato aveva assunto sostanze stupefacenti.

art. 187 c.d.s. - guida in istato di alterazione psico-fisica da stupefacenti - elemento oggettivo del reato - accertamento dell'alterazione mediante esame urine - insufficienza - esame ematico - necessità

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Nella pronuncia che di seguito si riporta, gli agenti accertatori, contestando la violazione dell' art. 186 del Codice della Strada (nel caso specifico, era stata contestata al conducente la guida in stato di alterazione da assunzione di alcool, con valori superiori a 0,8 g/l ed inferiori a 1,5 g/l), precedevano sul momento al ritiro della Patente di Guida. In seguito, la Prefettura di Pistoia comunicava al conducente la sospensione, quale misura di tutela cautelare, per tre mesi.
Quest'ultimo, presentato un ricorso al Giudice di Pace di Monsummano Terme (Pt) in persona del dott. Rotolo, ne chiedeva l'annullamento.
Il Giudice di Pace, valutato che la sospensione da parte della Prefettura è illegittima quando la percentuale contestata di alcool nel sangue è inferiore a 1,5 g/l ed il giudizio penale non è ancora definito, ha annullato l'ordinanza ed ha disposto la restituzione della patente al ricorrente.

Opposizione a sanzione amministrativa della sospensione della patente - illegittimità per violazione dell'art. 205 c.d.s. - accoglimento - restituzione della patente di guida.

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Sentenza Luglio 2013

La sentenza in commento è stata emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno a seguito della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e ss, avanzata dalla persona imputata del reato p. e p. dall'art. 186, al comma 2 lettera b) - tasso alcoolemico tra 0,8% e 1,5%, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto dopo le 22.00 e prima delle 7.00. La proposta, poi accolta dal P.M., e trasfusa nella sentenza del GIP, è stata di giorni 10 di arresto ed € 800,00 di ammenda, con sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità.
In tal modo, la sanzione accessoria irrogata - inizialmente stabilita dal Giudice in mesi 6 di sospensione della patente di guida - è stata ridotta della metà all'esito positivo dei lavori da parte del condannato.

art. 186 c.d.s. - guida sotto l'influenza dell'alcool - richiesta di applicazione pena da parte dell'imputato ex art. 444 c.p.c. e ss durante le indagini preliminari - richiesta subordinata alla sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità - ammissibilità

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In questo caso, la persona è di età inferiore agli anni 21 e, una volta sottoposto ad un controllo da parte dei Carabinieri, si rifiuta di sottoporsi all'accertamento per verificare lo stato psicofisico derivante dall'influenza di sostanze stupefacenti.
Il reato contestato, previsto e punito dagli artt. 186 bis e 187 comma 8 del Codice della Strada, prevede delle sanzioni rilevanti, sia in punto di pena principale, sia con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
A seguito della discussione avvenuta in camera di consiglio di fronte al GIP ed al PM, il Giudice ha ritenuto equo concedere solo 6 mesi di sospensione della patente (poi ridotti a 3 mesi a seguito dal positivo esito dei lavori).

art. 187 c.d.s. e art. 186bis - guida in istato di alterazione psico - fisica per uso di sostanze stupefacenti - rifiuto di sottoporsi agli accertamenti - richiesta di applicazione pena da parte dell'imputato ex art. 444 c.p.c. e ss durante le indagini preliminari - richiesta subordinata alla sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità - ammissibilità

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